Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli in data 4 ottobre 2022, resa all’esito COGNOME di COGNOME giudizio COGNOME abbreviato, COGNOME con COGNOME la COGNOME quale COGNOME NOME COGNOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione a due episodi del reato di cui all’art. 7 commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertati in Napoli il 3 ottobre 2022.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso personale, in forza del quale erano censurate la mancata verifica dell’esistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc., nonché la carenza di adeguata motivazione.
Il ricorso è inammissibile, perchè proposto personalmente dall’imputato dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 e quindi della novella normativa relativa all’art. 613 comma 1 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocin dinanzi alla Corte di Cassazione.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione COGNOME della COGNOME causa COGNOME di COGNOME inammissibilità», COGNOME alla COGNOME declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Cpskerestensore
Il Presidente