Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’ordinanza n. 16192 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro promemoria su un punto fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato non è più ammesso. A seguito della Riforma Orlando (Legge n. 103/2017), la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori è un requisito indispensabile, la cui mancanza comporta conseguenze severe. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni di questa regola.
La vicenda processuale
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino che, nel 2023, aveva parzialmente riformato una precedente condanna emessa dal Tribunale della stessa città nel 2010. La Corte d’Appello aveva dichiarato il non doversi procedere per un capo d’imputazione a causa di un sopravvenuto difetto di querela, confermando però nel resto la decisione di primo grado.
Contro questa pronuncia, l’imputato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una barriera procedurale invalicabile introdotta alcuni anni prima.
La regola sul ricorso per cassazione personale dopo la Riforma Orlando
Il nodo cruciale della questione risiede nelle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. La Corte di Cassazione sottolinea come sia il provvedimento impugnato (la sentenza d’appello del 2023) sia il ricorso stesso siano successivi alla data di entrata in vigore di tale legge (3 agosto 2017).
Questa riforma ha modificato in modo sostanziale gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, escludendo la facoltà per l’imputato (e anche per il condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. La legge ora prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, applica in modo rigoroso e diretto la normativa vigente. Le motivazioni della decisione sono lineari e si basano su due pilastri:
1. Violazione di una norma procedurale: Il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in palese violazione di quanto prescritto dagli articoli 571 e 613 cod. proc. pen. come modificati dalla Legge n. 103/2017. La Corte richiama anche un precedente delle Sezioni Unite (sentenza Aiello del 2017), che aveva consolidato questa interpretazione, confermando che la firma dell’avvocato cassazionista è un requisito di ammissibilità inderogabile.
2. Procedura semplificata (de plano): Proprio in virtù della palese inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla stessa Riforma Orlando. Questa norma consente alla Cassazione di dichiarare l’inammissibilità de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, con una procedura accelerata basata sulla sola analisi degli atti.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione si conclude con due statuizioni accessorie, dirette conseguenze dell’inammissibilità:
* La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione viene comminata in quanto non sono emersi elementi che potessero giustificare l’errore del ricorrente, la cui colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è stata quindi presunta.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale di secondo grado: il percorso verso la Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente l’assistenza tecnica di un avvocato specializzato. Il ‘fai da te’ processuale è precluso e può comportare, oltre all’impossibilità di far valere le proprie ragioni, anche un significativo esborso economico.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103/2017, il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale.
Cosa accade se il ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Quale normativa ha introdotto questo divieto?
Il divieto di presentare un ricorso per cassazione personale è stato introdotto dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come “Riforma Orlando”), che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avydo alle parti; r
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 5 aprile 2023 la Corte d’Appello di Torino, in parzial della sentenza emessa in data 12 febbraio 2019 dal Tribunale di Torino nei con COGNOME NOMENOME dichiarava di non doversi procedere in relazione al capo sopravvenuto difetto di querela e confermava nel resto la sentenza appellata.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con personale.
Sia il provvedimento impugNOME che il ricorso sono successivi al 3 agosto 201 entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta de quindi anche del condanNOME) di proporre personalmente ricorso per cass prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inam da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 c comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazio causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente