Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza assunta in data 7 dicembre 2023 il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato il ricorso per il riesame cautelare proposto dalla difesa di COGNOME NOME avverso il provvedimento dell’ufficio Gip di detto tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la custodia in carcere in relazione a fatti di partecipazione ad associazione criminosa, insediata nel territorio di Siracusa, armata e con un numero superiore a dieci associati, dedita al traffico di sostanza stupefacente nonché alla detenzione continuata con finalità di spaccio di sostanza stupefacente.
COGNOME NOME NOME personalmente per la cassazione della ordinanza del Tribunale del riesame assumendo la illegittimità del provvedimento che non aveva valorizzato il cambiamento del suo stile dli vita a seguito del trasferimento in provincia di Modena dove aveva trovato una stabile occupazione.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 con cui è stata esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010. Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273282).
‘E stato affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso quello in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore)
Inoltre, si è chiarito in giurisprudenza che il principio dell’inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è compatibile con il diritto di difendersi da sé, riconosciuto dall’art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l’art. 117, comma 1, Cost. che costituisce norma “interposta”:
trattasi di un principio, di derivazione convenzionale, da cui si ricava l’obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19.12.2012, Rv. 255082; Sez. 3,n. 19964 del 29.03.2007, Rv. 236734).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del NOMEnte al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., che va determinata in euro quattromila.
P .Q . M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Presidente estensore