Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. A seguito della Riforma Orlando (Legge n. 103/2017), qualsiasi impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere firmata da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità dell’atto. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giurisdizione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Varese, che disponeva la sanzione sostitutiva dell’espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di un individuo. L’interessato proponeva opposizione, ma il Tribunale di Sorveglianza di Milano la rigettava. Contro quest’ultima ordinanza, l’individuo decideva di presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione.
La Riforma Orlando e il divieto di ricorso per cassazione personale
Il punto cruciale della questione risiede nelle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando. Tale normativa ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La nuova disciplina, in vigore dal 3 agosto 2017, prevede che l’atto di ricorso debba essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La mancanza di tale sottoscrizione comporta una sanzione processuale grave: l’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, la nuova normativa era pienamente applicabile. Poiché il ricorso era stato presentato direttamente dall’interessato e non da un avvocato cassazionista, i giudici lo hanno dichiarato inammissibile.
La Corte ha fondato la sua decisione sulla chiara lettera della legge, rafforzata da un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2018), che aveva già consolidato questa interpretazione. La mancanza della firma del difensore specializzato costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. L’inammissibilità è una conseguenza automatica prevista dalla legge per garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso presentati in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista quando non sia possibile escludere una colpa del ricorrente nella proposizione di un’impugnazione inammissibile.
Sul piano pratico, questa ordinanza conferma che chiunque intenda contestare una decisione davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale. Il ‘fai da te’ processuale, in questo grado di giudizio, è precluso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il caso nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A partire da quando si applica questa regola?
La regola si applica a tutti i ricorsi e i provvedimenti impugnati successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32545 Anno 2024
I
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’opposizi proposta nell’interesse del suddetto, al decreto con cui il Magistrato di sorveg di Varese aveva disposto nei suoi confronti la sanzione sostitutiva dell’espulsion territorio dello Stato.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agos 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esc facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmen ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscri a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in f della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene e quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2024.