Ricorso per Cassazione Personale: La Fine di un’Era
L’ordinanza in esame affronta una questione cruciale nella procedura penale: la possibilità per un imputato di presentare un ricorso per Cassazione personale, ovvero senza l’assistenza di un avvocato. Con una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce l’inammissibilità di tale pratica a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017, consolidando un principio fondamentale per l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, detenuto in regime di 41-bis, presentava personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. L’impugnazione era diretta contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva confermato la proroga del suddetto regime carcerario speciale. Il punto chiave, tuttavia, non risiedeva nel merito della questione (la legittimità del 41-bis), ma in un vizio di forma: il ricorso era stato proposto direttamente dall’interessato e non tramite un difensore abilitato.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’applicazione della normativa vigente, che non consente più alla parte di agire personalmente in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Riforma e l’Obbligo del Difensore nel Ricorso per Cassazione personale
Il fulcro della decisione risiede nella modifica apportata all’articolo 613 del codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 2017. Prima di tale riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso, prevedendo un’eccezione all’obbligo di assistenza legale. La nuova formulazione ha soppresso questa possibilità, rendendo obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha respinto ogni dubbio di incostituzionalità di tale norma, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017). Secondo i giudici, richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di Cassazione è una scelta ragionevole del legislatore, giustificata dall’elevato tecnicismo che caratterizza questa fase processuale. Non si tratta di una limitazione del diritto di difesa, ma di una sua modalità di esercizio che garantisce professionalità e competenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso, essendo stato presentato dopo l’entrata in vigore della legge del 2017, doveva obbligatoriamente rispettare i nuovi requisiti formali. La presentazione personale, senza il ministero del difensore, costituisce un vizio insanabile che porta direttamente all’inammissibilità. La Corte sottolinea che questa regola procedurale è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), poiché la complessità del giudizio di legittimità giustifica la necessità di un’assistenza legale altamente specializzata. L’inammissibilità può essere dichiarata senza particolari formalità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, con conseguente condanna alle spese.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma in modo inequivocabile che, nel processo penale, la porta della Corte di Cassazione è aperta solo a chi è assistito da un difensore cassazionista. La possibilità di un ricorso per Cassazione personale è stata definitivamente archiviata dal legislatore. Questa decisione serve come monito per tutti gli operatori del diritto e per i cittadini: l’accesso al più alto grado di giudizio richiede il rispetto di requisiti formali rigorosi, tra cui spicca l’obbligo imprescindibile della difesa tecnica qualificata.
È possibile presentare un ricorso per cassazione penale personalmente, senza un avvocato?
No, a seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Perché la legge ha eliminato la possibilità di presentare il ricorso per cassazione personale?
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata, dato l’elevato livello di specializzazione necessario per le impugnazioni in sede di legittimità. Tale scelta è stata ritenuta ragionevole e non limitativa del diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato personalmente dopo la riforma del 2017?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Tribunale dì sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso provvedimento di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.);
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrat vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo ch la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’impon l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricor cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori is nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, n sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra ne discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dell facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualifica professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legi rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può es dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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