Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale presentato direttamente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione, apparentemente tecnica, sottolinea l’importanza fondamentale del ruolo del difensore specializzato nel grado più alto della giustizia italiana e le conseguenze di una sua assenza. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di danneggiamento aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Venezia e successivamente confermata dalla Corte di Appello della stessa città. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.
La Scelta Fatale: il Ricorso per Cassazione Personale
A differenza dei gradi di merito, l’imputato sceglieva di agire personalmente, redigendo e presentando il ricorso “nel suo stesso interesse”, senza l’ausilio di un avvocato. Questa scelta si è rivelata decisiva per l’esito del procedimento. La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa su una precisa modifica legislativa. La Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come “Riforma Orlando”) ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Prima di tale riforma, era consentito all’imputato di presentare personalmente il ricorso per cassazione.
Con la nuova formulazione, invece, l’articolo prevede che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge è intervenuta prima che l’imputato presentasse il suo ricorso, rendendo la sua iniziativa processuale priva di legittimazione.
La Corte ha specificato che questa regola è inderogabile e mira a garantire un filtro di professionalità e tecnicismo giuridico, data la natura del giudizio di cassazione, che verte esclusivamente su questioni di diritto. La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato costituisce un vizio insanabile che porta alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata commisurata al “grado di colpa” dell’imputato nel determinare la causa di inammissibilità. In sostanza, la Corte ha ritenuto che l’imputato fosse responsabile per non essersi avvalso di un professionista qualificato come richiesto dalla legge.
Questa ordinanza è un monito importante: il giudizio di cassazione è un terreno altamente specialistico. La normativa vigente ha reso l’assistenza di un avvocato cassazionista non solo opportuna, ma obbligatoria. Tentare la via del “fai-da-te” processuale in questa fase significa andare incontro a una sicura declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni di merito dell’impugnazione, ma si ferma a rilevare il vizio procedurale, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con La sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, emessa il 14 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di danneggiamento aggrava
Ricorre per cassazione l’imputato, nel suo stesso interesse.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Le 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, 1’11M/2025.