Ricorso per Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Le norme procedurali nel diritto penale sono pilastri fondamentali che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale, reso ancora più stringente dalla Riforma Orlando del 2017: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. Questa decisione sottolinea come, per accedere al giudizio di legittimità, sia imprescindibile l’assistenza di un difensore specializzato, escludendo la possibilità per il condannato di agire in autonomia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza in data 5 giugno 2025. Il ricorrente, agendo in prima persona, ha depositato l’atto di impugnazione il 12 giugno 2025, sottoscrivendolo personalmente. Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato decisivo per l’esito del procedimento.
La Questione Giuridica: Il Divieto di Ricorso Personale
Il Collegio ha immediatamente rilevato come sia il provvedimento impugnato sia il successivo ricorso fossero posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando). Questa normativa ha modificato in modo significativo le regole di accesso alla Corte di Cassazione.
In particolare, la riforma ha eliminato la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso. La nuova disciplina, contenuta negli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa modifica mira a garantire un elevato standard tecnico nella redazione degli atti destinati al supremo organo di giustizia, la cui funzione è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La conseguenza diretta della violazione di questa regola è drastica. Il codice prevede, all’articolo 610, comma 5-bis, che un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità, come la sottoscrizione del difensore cassazionista, venga dichiarato inammissibile de plano. Ciò significa che la Corte decide senza neppure fissare un’udienza di discussione, basandosi sulla semplice lettura degli atti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte è stata lineare e perentoria. I giudici hanno constatato che il ricorso era stato sottoscritto esclusivamente dal condannato, in palese violazione della normativa vigente. Richiamando un fondamentale pronunciamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), la Corte ha confermato che la regola introdotta dalla Riforma Orlando ha carattere assoluto e non ammette deroghe.
Il principio è chiaro: l’accesso al giudizio di legittimità richiede un filtro tecnico che solo un avvocato cassazionista può fornire. L’iniziativa personale del condannato, anche se mossa dalle migliori intenzioni, non può superare questo sbarramento procedurale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame non lascia spazio a dubbi: chiunque intenda presentare un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente affidarsi a un difensore abilitato. Il tentativo di procedere autonomamente, ovvero il ricorso per cassazione personale, si traduce in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole procedurali per non vedere preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al più alto grado di giudizio.
Un condannato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato personalmente senza l’assistenza di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza nemmeno essere discusso nel merito, sulla base della sola verifica documentale.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 12/06/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 05/06/2025.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 -01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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