Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto personalmente da:
COGNOME NOME nato a Melito di Napoli il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Milano, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex art.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Milano con la sentenza impugnata in questa sede confermava la pronuncia emessa in data 28/06/2022 dal Tribunale di Milano che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di ricettazione di tre assegni bancari di provenienza furtiva e condannato lo stesso alla pena di due anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, con sospensione condizionale della sanzione detentiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione personalmente l’imputato lamentando l’inosservanza della legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello compiuto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’al speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pe attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636; Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177; Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11/09/2024.