Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 19.2.2024 è stato proposto personalmente dall’imputato (con firma per autentica da parte del difensore) e, pertanto, è inammissibile.
Infatti, è inammissibile il ricorso personale proposto successivamente all’entrata in vigor della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha priva l’imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell’apposito albo il potere di sottoscrivere l’a impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nu conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame.
Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
In ogni caso, quanto ai contenuti del ricorso, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi l’impugnazione nella sua mera proposizione con (inammissibile) riserva di depositare i motivi da parte del difensore.
2.1. Rilevato, altresì, che il Collegio aderisce all’orientamento espresso già in proposito dalla Sezioni Unite Aiello, nella citata sentenza, con cui si è anche dichiarat manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 co proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eserciz delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l’elevato livello qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione re ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 maggio 2024.