Ricorso per Cassazione Personale: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Fatto: Dal Reclamo al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un reclamo presentato da un detenuto al Magistrato di Sorveglianza di Bari. L’istanza, volta a ottenere un risarcimento ai sensi dell’art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario (spesso invocato per condizioni di detenzione inumane o degradanti), era stata dichiarata inammissibile dal giudice per una presunta carenza dei presupposti di legge.
Contro questa decisione, il detenuto ha deciso di proporre impugnazione, qualificata dalla Corte come ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto è stato redatto e sottoscritto personalmente dall’interessato, senza l’assistenza e il ministero di un difensore.
La Riforma del Ricorso per Cassazione Personale e le Sue Implicazioni
Il cuore della questione risiede in una modifica legislativa cruciale. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’), ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Prima di tale intervento, la norma prevedeva che il ricorso dovesse essere sottoscritto da un difensore, ‘salvo che la parte non vi provveda personalmente’.
La riforma ha soppresso proprio quest’ultimo inciso. Di conseguenza, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, l’unica modalità valida per presentare un ricorso in Cassazione è tramite un difensore iscritto nell’albo speciale, la cui firma sull’atto è un requisito di ammissibilità inderogabile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il caso, ha rilevato in via preliminare proprio il vizio formale dell’impugnazione. I giudici hanno constatato che il ricorso, essendo stato proposto personalmente dal condannato in data successiva all’entrata in vigore della riforma, violava palesemente il novellato art. 613 c.p.p.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), le quali hanno sancito in modo definitivo che la sottoscrizione del difensore specialista è una condizione essenziale per la validità del ricorso. La mancanza di tale requisito comporta un’inammissibilità che può essere dichiarata ‘de plano’, ovvero senza le formalità di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L’inammissibilità, hanno spiegato i giudici, non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che impedisce qualsiasi esame del merito delle doglianze sollevate dal ricorrente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma, determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dalla colpa del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione palesemente inammissibile.
In pratica, la decisione riafferma con forza che l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale richiede necessariamente il filtro tecnico di un avvocato specializzato. Qualsiasi tentativo di ‘fai-da-te’ processuale, anche se mosso da ragioni apparentemente fondate, è destinato a scontrarsi con questa barriera procedurale invalicabile.
È possibile presentare un ricorso per cassazione penale personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, l’articolo 613 del codice di procedura penale impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
La regola che impone la firma dell’avvocato vale anche per i ricorsi che riguardano i diritti dei detenuti, come quelli per il risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen.?
Sì, la regola si applica a tutti i ricorsi per cassazione in materia penale, inclusi quelli avverso le decisioni del Magistrato di Sorveglianza. La norma non prevede eccezioni in base alla natura dei diritti fatti valere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
( 4′ (v
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME}
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che l’impugnazione proposta riguarda il decreto del Magistrato di sorveglianza di Bari, con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME, in relazione a istanza di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen., in quanto reputata priva delle condizioni di legge.
Considerato che avverso il provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è ammesso solo il ricorso per cassazione ma che tale impugnazione risulta proposta personalmente da COGNOME, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso, come qualificato il reclamo proposto dal condannato, è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre dente