Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4997 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 4997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/09/1985
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
preso atto che il presente procedimento Ł stato trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/10/2024 ha confermato la sentenza emessa in data 31/03/2023 dal Tribunale di Monza, con la quale NOME COGNOME veniva condannato, ad esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 648 e 99 cod. pen.).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente con un unico motivo di ricorso con il quale Ł stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato personalmente da NOME COGNOME Ł inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della
sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata’ (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01; successivamente, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636-01; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039-01, Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME