Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dalla parte senza l’assistenza di un legale, è inammissibile. Questa decisione, basata sulle modifiche legislative introdotte nel 2017, chiarisce in modo definitivo i requisiti formali per adire al massimo organo della giurisdizione italiana, anche nell’ambito del diritto penitenziario.
Il Caso: Dalla Riduzione dei Colloqui al Ricorso
La vicenda trae origine da un reclamo presentato da un detenuto contro un provvedimento della direzione di un istituto penitenziario. Il provvedimento aveva disposto la riduzione del numero di colloqui telefonici, sia settimanali che mensili. Il reclamo, qualificato come ricorso, era stato inizialmente proposto dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Il Magistrato di Sorveglianza competente, con un decreto del febbraio 2024, aveva dichiarato il reclamo inammissibile. Contro questa decisione, il detenuto ha deciso di impugnare, presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: il ricorso per cassazione personale è inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza necessità di formalità di procedura, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto di diritto: la mancanza del ministero di un difensore.
La Corte ha osservato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’interessato in una data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103 del 23 giugno 2017. Tale legge ha modificato in modo sostanziale l’articolo 613 del codice di procedura penale, che disciplina le forme del ricorso per cassazione.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella modifica legislativa dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Prima della riforma del 2017, la norma consentiva la presentazione del ricorso da parte di un difensore abilitato, “salvo che la parte non vi provveda personalmente”. La Legge n. 103/2017 ha soppresso proprio quest’ultimo inciso.
Di conseguenza, dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, l’unica modalità valida per presentare un ricorso per cassazione è attraverso un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La sottoscrizione del legale non è più una delle opzioni, ma un requisito di ammissibilità inderogabile. La Corte ha richiamato a sostegno la propria giurisprudenza più autorevole, in particolare la sentenza a Sezioni Unite (sentenza Aiello del 2018), che ha consolidato questa interpretazione, stabilendo che la mancanza della firma del difensore qualificato rende l’atto irrimediabilmente inammissibile.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità per cause come questa senza la necessità di un’udienza formale. Oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito sulle formalità procedurali nel processo penale. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
1. Obbligatorietà del Difensore: Qualsiasi ricorso per cassazione in materia penale deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Non esistono eccezioni a questa regola.
2. Irrilevanza della Volontà della Parte: La volontà della parte di agire personalmente non può superare il dettato normativo. Il “fai da te” processuale è precluso nel giudizio di legittimità.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche una condanna economica per il ricorrente, che deve farsi carico delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile per un detenuto presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché è stato introdotto l’obbligo del difensore per il ricorso in Cassazione?
L’ordinanza si basa sulla modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, che ha eliminato la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso. Questa modifica mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti presentati alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33907 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDNANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA
fi.h”) dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha ad oggetto il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 21 febbraio 2024, con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il quale è stato ridotto il numero dei colloqui telefoni, settimanali e mensili, a far data dal 1° ottobre 2023, nei confronti di NOME COGNOME.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è proposto personalmente e che non risultano, in base agli atti, motivi da parte del difensore di fiducia, peraltro non nominato in calce al reclamo (cfr. p. 16 del ricorso).
Rilevato che l’impugnazione è proposta senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente