Ricorso per Cassazione Personale: Quando la Firma Sbagliata Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale presentato direttamente dall’imputato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del patrocinio di un avvocato specializzato per accedere al massimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato in primo grado. L’imputato ha presentato appello, ma la Corte d’Appello competente ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. Non dandosi per vinto, l’uomo ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, redigendo e firmando personalmente il ricorso avverso l’ordinanza della Corte territoriale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Personale è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, fermandosi a un vizio formale, ma sostanziale, insuperabile: la mancanza della firma di un difensore abilitato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su precisi riferimenti normativi del codice di procedura penale. In particolare, ha richiamato l’articolo 613, comma 1, che stabilisce chiaramente che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questo requisito si combina con quanto previsto dall’articolo 571, che, pur riconoscendo all’imputato il diritto di impugnare personalmente, subisce una deroga fondamentale proprio per il giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Tale controllo richiede una competenza tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
La sottoscrizione personale da parte dell’imputato ha quindi reso l’atto radicalmente nullo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità senza formalità di procedura, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi presentati senza i requisiti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. La necessità di un difensore specializzato non è un ostacolo, ma una garanzia di tecnicismo e professionalità, essenziale per tutelare i diritti dell’imputato nel modo più efficace davanti alla Suprema Corte. Ignorare questa regola non solo impedisce l’esame del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La scelta di un difensore abilitato è, quindi, il primo e indispensabile passo per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza conferma che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione e non può essere firmato personalmente dall’imputato.
Cosa succede se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il vizio di forma che impedisce la prosecuzione del giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello dell’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso la pronunzia di primo grado con la quale era stato condanNOME del delitto di furto aggravato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024.
Il Consiglier estensore
Il Presidente