Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 30692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Torino del 28.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 17.10.2023, il GIP del Tribunale di Torino aveva riconosciuto NOME responsabile del delitto di rapina pluriaggravata in concorso e, pertanto, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla
r
pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Torino, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dal difensore dell’imputato (a tal fine munito di procura speciale) con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.667 di multa.
ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo:
3.1 la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena che ritiene senz’altro eccessiva oltre che resa in violazione dell’obbligo di procedere alla immediata rilevazione RAGIONE_SOCIALE cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
3.2 la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. Nella versione introdotta dalla legge 103 del 2017 per violazione degli att. 111,. Comma settimo, 1167, comma 1, Cost. in relazione all’art. 6, par. 3, lett. c) CEDU e 48 della Carta di Nizza.
Il ricorso è inammissibile sotto due distinti profili.
4.1 Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 de111.6.2018, Gueli).
4.2 n ricorso è inoltre inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12.6.2024