Ricorso per Cassazione Personale: Quando è Causa di Inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è regolato da precise norme procedurali che ne garantiscono l’ordine e l’efficacia. Una di queste regole, spesso sottovalutata da chi non ha competenze legali, riguarda la necessità della difesa tecnica qualificata, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La recente ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre un chiaro esempio di come un errore procedurale, come la presentazione di un ricorso per cassazione personale, possa portare a una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di respingere l’opposizione di un cittadino straniero a un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di impugnare tale provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione, chiedendone l’annullamento. L’errore cruciale, tuttavia, non risiedeva nelle motivazioni di merito, ma nella modalità di presentazione dell’atto.
L’Errore Fatale: Il Ricorso per Cassazione Personale
L’individuo ha presentato il ricorso personalmente, senza avvalersi del patrocinio di un avvocato. Questa scelta si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione. La normativa processuale penale, in particolare dopo le modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), ha reso ancora più stringenti i requisiti per adire la Suprema Corte. Presentare un ricorso per cassazione personale in materia penale costituisce una violazione diretta di una norma fondamentale, che la Corte non può ignorare.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella, cosiddetta “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità è riservata ai ricorsi che presentano vizi evidenti e insanabili.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti. Poiché il ricorrente ha agito in proprio, mancava di “legittimazione” a proporre l’impugnazione, un requisito essenziale per poter accedere al giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che questa regola si applica pienamente, essendo il ricorso stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Sanzioni
L’epilogo è stato duplice. In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, lasciando quindi efficace il provvedimento di espulsione. In secondo luogo, come diretta conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Oltre a ciò, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si giustifica, secondo la giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000), quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, l’aver agito senza il necessario supporto legale è stato considerato un comportamento colpevole che ha inutilmente attivato la macchina della giustizia.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza un avvocato?
No, l’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La presentazione personale del ricorso lo rende inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. In questo caso, la somma era di 3.000 euro.
Che cos’è una decisione ‘de plano’?
È una procedura semplificata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette alla Corte di Cassazione di decidere su un ricorso palesemente inammissibile senza tenere un’udienza formale, accelerando i tempi della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
i dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l’opposizione a provvedimento di espulsione GLYPH avanzato da NOME.
Ricorre personalmente NOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024