Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma del 2017, la parte privata non possa più presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, essendo necessaria la sottoscrizione di un avvocato abilitato. Analizziamo questa pronuncia per comprenderne le ragioni e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: La Richiesta del Detenuto
Il caso trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che aveva respinto l’istanza di un detenuto volta a ottenere una misura alternativa alla detenzione. Ritenendo ingiusta tale decisione, il detenuto ha deciso di impugnarla, redigendo e depositando personalmente un ricorso per cassazione manoscritto.
Questo atto, compiuto senza l’assistenza e la firma di un difensore, è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione, che si è trovata a dover valutare se il ricorrente avesse la legittimazione per agire in tale forma.
Il Ricorso per Cassazione Personale e la Procedura
La questione centrale ruota attorno alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, nota come ‘Riforma Orlando’. Questa legge ha inciso profondamente sull’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La norma mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che non verte sui fatti ma sulla corretta applicazione del diritto. Pertanto, la possibilità per la parte di presentare un ricorso per cassazione personale, precedentemente ammessa in alcuni casi, è stata definitivamente eliminata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ‘difetto di legittimazione’ del ricorrente. I giudici hanno richiamato la chiarezza del testo dell’art. 613 c.p.p. e un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha consolidato questa interpretazione. Le Sezioni Unite avevano infatti chiarito che la nuova regola si applica a ‘qualsiasi tipo di provvedimento’, senza eccezioni.
Il Ruolo Indispensabile dell’Avvocato Cassazionista
La decisione evidenzia l’indispensabilità del patrocinio di un avvocato cassazionista. Il ricorso in Cassazione non è un semplice riesame del caso, ma un controllo sulla legalità delle decisioni dei giudici di merito. Questo richiede competenze specifiche che solo un professionista abilitato può garantire. La sottoscrizione del difensore non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale che assicura la qualità tecnica dell’atto e la serietà dell’impugnazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto con colpa.
Le Conclusioni: Un Monito per i Ricorrenti
L’ordinanza in esame funge da importante monito: nel sistema processuale penale vigente, il ‘fai da te’ nel giudizio di Cassazione non è ammesso. Chiunque intenda impugnare un provvedimento dinanzi alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Agire diversamente non solo impedisce l’esame nel merito della propria istanza, ma espone anche a significative sanzioni economiche. La regola, seppur rigorosa, è posta a garanzia della funzionalità e della serietà del più alto grado di giudizio.
È possibile per un privato cittadino presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La presentazione personale non è più consentita.
Quale principio è stato confermato dalla Corte con questa ordinanza?
La Corte ha confermato il principio, già stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017, secondo cui l’obbligo del patrocinio di un avvocato cassazionista si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare o di sorveglianza.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del proponente. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISTRETTA NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
(Ergcr. n – /Vigi5 -511~T;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 21 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione avanzata dal detenuto NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con dichiarazione manoscritta, predisposta personalmente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dal Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024
Il Consigliere estensore