Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Con l’ordinanza n. 27012/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dalla parte senza l’assistenza di un difensore, è inammissibile. Questa decisione, fondata sulle modifiche introdotte dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017), sottolinea la necessità imprescindibile del patrocinio di un avvocato specializzato per adire il massimo organo della giurisdizione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un detenuto di ottenere una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la sua istanza con un’ordinanza emessa il 27 settembre 2023. Contro tale decisione, il detenuto decideva di agire personalmente, depositando un atto di impugnazione, qualificato come ricorso per cassazione, direttamente presso la direzione della casa circondariale dove era recluso. L’atto, tuttavia, non recava la firma di un difensore, ma solo quella della parte interessata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’impugnazione era viziata da un difetto di legittimazione del ricorrente. Di conseguenza, non solo il ricorso non è stato esaminato nel merito, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: L’Obbligo del Difensore Speciale
La Corte ha basato la sua decisione sulla chiara dizione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno richiamato un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questa interpretazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, a seguito della riforma, la parte non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, indipendentemente dal tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare o di sorveglianza. La norma mira a garantire un elevato livello tecnico-giuridico delle impugnazioni presentate alla Suprema Corte, assicurando che i ricorsi siano redatti da professionisti qualificati, capaci di articolare censure di pura legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è strettamente regolamentato e non ammette iniziative personali. Qualsiasi soggetto, che si trovi in stato di detenzione o in libertà, che intenda impugnare un provvedimento davanti alla Suprema Corte deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale. Tentare la via del ricorso per cassazione personale non solo è inutile ai fini della tutela dei propri diritti, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La pronuncia rafforza il ruolo essenziale della difesa tecnica qualificata nel processo penale, soprattutto nel suo grado più elevato.
Un cittadino può presentare un ricorso alla Corte di Cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. In base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017, qualsiasi ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte interessata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le ragioni del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Questa regola vale per tutti i tipi di provvedimenti, anche quelli del Tribunale di Sorveglianza?
Sì. La sentenza chiarisce, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, che l’obbligo di avvalersi di un difensore specializzato si applica ai ricorsi contro qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare o, come nel caso di specie, le ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
(dato avviso alle parti; 11
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto emesso in data 27 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione avanzata dal detenuto NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione NOME COGNOME, qualificata come ricorso per cassazione, con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa circondariale di Vibo Valentia.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della legge n.103/2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dal Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024