Ricorso per Cassazione Personale: La Fine di una Prassi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione riafferma un principio cruciale nella procedura penale, consolidato dopo la Riforma Orlando del 2017: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato è inammissibile. Questa decisione non solo chiarisce le modalità di accesso al giudizio di legittimità, ma sottolinea anche le severe conseguenze per chi non rispetta le nuove regole procedurali. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso: un Ricorso Fatto in Proprio
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte di Appello di Napoli, decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Invece di avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, l’imputato redigeva e proponeva personalmente il ricorso. Sia la sentenza impugnata che l’atto di ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017, un dettaglio che si rivelerà decisivo.
La Riforma Orlando e il Divieto del Ricorso per Cassazione Personale
La Legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando, ha modificato in modo significativo le regole per l’impugnazione in Cassazione. In particolare, ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà dell’imputato di proporre personalmente il ricorso. La nuova normativa stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito mira a garantire un’adeguata professionalità e tecnicità nella redazione di un atto complesso come il ricorso per cassazione, che può vertere solo su questioni di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza, basandosi su una solida interpretazione della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata.
L’Irrilevanza dell’Autentica del Legale
La Corte ha ribadito un principio già espresso dalle Sezioni Unite: la natura dell’atto di impugnazione è strettamente personale. Di conseguenza, è del tutto irrilevante che la firma dell’imputato sul ricorso sia autenticata da un legale o che un difensore apponga la propria firma ‘per accettazione’ del mandato. Tali formalità non trasferiscono la titolarità dell’atto dal ricorrente al difensore. L’atto rimane, nella sua sostanza, un’iniziativa personale dell’imputato, e come tale non rispetta il requisito imposto dalla legge.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché la Corte non ha potuto escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, ha inflitto anche una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni dilatorie o presentate senza il rispetto delle fondamentali regole processuali.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, il ‘fai-da-te’ nel giudizio di Cassazione non è più un’opzione. La figura del difensore specializzato è imprescindibile per accedere al terzo grado di giudizio. La decisione conferma la volontà del legislatore di filtrare l’accesso alla Suprema Corte, riservandolo a ricorsi tecnicamente ben fondati e redatti da professionisti qualificati. Per gli imputati, ciò significa che l’unica via per contestare una sentenza di appello è affidarsi a un avvocato cassazionista, pena l’immediata e costosa declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito della Legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando), l’imputato non può più presentare personalmente il ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si escludono profili di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
La firma di un avvocato ‘per accettazione’ o per autentica della sottoscrizione dell’imputato sana l’inammissibilità del ricorso?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, data la natura personale dell’atto di impugnazione, né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti a sanare il vizio. Queste formalità non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto, che rimane un ricorso personale dell’imputato e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
Nato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/02/2024.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la faco dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscri nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” d mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensor la titolarità dell’atto stesso).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de piano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore dell cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.