Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’accesso alla giustizia di ultima istanza, la Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha riaffermato un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile del patrocinio di un avvocato specializzato per poter adire il supremo collegio.
Il caso in esame: un errore formale fatale
Cinque individui, a seguito di una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza, decidevano di impugnare tale decisione. Anziché affidarsi a un legale abilitato, presentavano personalmente i loro ricorsi alla Corte di Cassazione. Questo errore procedurale si è rivelato decisivo per l’esito della loro iniziativa.
La decisione della Corte: il ricorso per cassazione personale è vietato
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 maggio 2024, ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte ha applicato una procedura accelerata (de plano), condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale rafforzato dalla normativa vigente.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza poggia su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
La riforma dell’Art. 613 c.p.p.: una svolta decisiva
Il cuore della motivazione risiede nella modifica apportata all’articolo 613 del codice di procedura penale dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa norma ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio della legge è quella di garantire un filtro di tecnicità e professionalità, assicurando che le questioni portate all’attenzione della Suprema Corte siano giuridicamente fondate e correttamente formulate.
L’Irrilevanza dell’Autenticazione e dell’Accettazione
La Corte ha inoltre precisato che, data la natura personale dell’atto di impugnazione, non è sufficiente che un legale si limiti ad autenticare la firma dell’imputato sul ricorso. Allo stesso modo, non basta la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. La legge richiede che il difensore sia il vero e proprio titolare dell’atto: deve redigerlo, assumerne la paternità e sottoscriverlo. Qualsiasi altra forma di coinvolgimento del legale è considerata insufficiente a superare il vizio di inammissibilità.
Limiti all’Appello contro il Patteggiamento
Sebbene il primo motivo fosse già di per sé assorbente, la Corte ha aggiunto un’ulteriore considerazione. Le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’ordinanza lascia intendere che i ricorsi presentati non rispettassero neanche questi limiti sostanziali, fornendo un ulteriore motivo per la loro inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della corretta procedura nel contenzioso davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di presentare un ricorso per cassazione personale si traduce non solo nel fallimento dell’impugnazione, ma anche in conseguenze economiche negative per il ricorrente. La sentenza diventa definitiva e il condannato deve farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. L’assistenza di un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma un requisito essenziale e inderogabile per l’accesso al giudizio di legittimità.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma del 2017 (legge n. 103), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
La firma di un avvocato che autentica la sottoscrizione dell’imputato o che accetta il mandato è sufficiente?
No, non è sufficiente. La Corte specifica che queste formalità sono irrilevanti. Il difensore non deve solo autenticare o accettare, ma deve essere il titolare dell’atto, redigendolo e sottoscrivendolo in prima persona.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
N. 16532/24 COGNOME + 4
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
Considerato, peraltro, che avverso sentenza di applicazione della pena non sono proponibili motivi dì ricorso diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024