Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 24321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 15/1/2024 confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 18/11/2022, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Il procedimento deve, pertanto, essere definito nelle forme de plano.
1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 – 01), ha individuato la ratio delle
modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nell necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diri impugnazione in cassazione: «L’attuale quadro normatto trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un at impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procediment connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico de giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ric redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalme sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’a comma 1».
1.2 In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, p disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa dell ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 21 maggio 2024.