Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile se non Firmato dall’Avvocato
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici dettagli, ma pilastri che garantiscono il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale, ovvero quello presentato direttamente dall’imputato, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per capire perché la firma di un avvocato cassazionista è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di impugnare la sentenza ricorrendo direttamente alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, sottoscritto personalmente, lamentava violazioni di legge, sia sostanziali che processuali, e contestava l’entità della pena che gli era stata inflitta. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione Personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze del ricorrente, ha dichiarato il ricorso ‘palesemente inammissibile’. La Corte non ha valutato se le argomentazioni fossero fondate o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità formale dell’atto. La decisione si è basata su una causa di inammissibilità che può essere dichiarata ‘senza formalità’, evidenziando la gravità del vizio procedurale.
Le Motivazioni: La Riforma del 2017 e il Ruolo dell’Avvocato Cassazionista
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una precisa modifica legislativa. Il punto cruciale è che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato in un momento successivo al 3 agosto 2017. A partire da quella data, è entrata in vigore la Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), che ha modificato, tra gli altri, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale.
Questa riforma ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione non può più essere presentato direttamente dalla parte. Deve, invece, essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il legislatore ha voluto così garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità per gli atti destinati al più alto grado della giurisdizione penale.
Poiché il ricorrente ha agito personalmente, è stato considerato un ‘soggetto privo di legittimazione’ a proporre l’impugnazione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata fissata in quattromila euro da versare alla cassa delle ammende, poiché la Corte non ha ravvisato un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Imputati
Questa ordinanza è un monito chiaro: le regole procedurali, specialmente quelle relative ai ricorsi in Cassazione, sono estremamente rigorose. L’era del ‘fai-da-te’ processuale, per quanto riguarda l’ultimo grado di giudizio, è definitivamente tramontata con la riforma del 2017. Chiunque intenda contestare una sentenza di fronte alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente non solo è inutile ai fini dell’esame del merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative, con la condanna a spese e sanzioni. La difesa tecnica specializzata non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità essenziale.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso firmato dalla parte è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata di quattromila euro.
Perché la legge richiede la firma di un avvocato cassazionista?
La legge richiede l’assistenza di un avvocato specializzato per garantire che i ricorsi presentati alla Corte di Cassazione abbiano il necessario rigore tecnico e giuridico. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione delle norme, e gli atti ad essa destinati richiedono una competenza specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vi motivazionale in relazione alla entità della pena inflitta.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in dat cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per c zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esser sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce dimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa del ammende.
2o24 Così deciso il 29/05/2=3