Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato non è più ammesso. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare le rigide formalità richieste per accedere al giudizio di legittimità e le severe conseguenze in caso di loro violazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. La particolarità, nonché il punto cruciale che ha determinato l’esito della vicenda, risiede nel fatto che il ricorso è stato redatto e depositato personalmente dall’imputato stesso, senza l’intermediazione e la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione Personale
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza formalità, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità, che in questo caso ha avuto esito negativo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda su una precisa disposizione normativa: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questo articolo, come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), ha introdotto una regola inderogabile: il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Corte ha specificato che questa modifica legislativa ha eliminato la facoltà, precedentemente concessa all’imputato, di presentare personalmente l’atto di impugnazione. La ratio della norma è quella di assicurare un filtro tecnico qualificato per i ricorsi, evitando che la Corte Suprema venga investita di questioni infondate o mal formulate, e garantendo al contempo un’adeguata difesa tecnica all’imputato.
La dichiarazione di inammissibilità è avvenuta tramite un’ordinanza emessa con la procedura della trattazione camerale non partecipata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., che consente una definizione rapida per i ricorsi manifestamente inammissibili. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dall’art. 616 c.p.p. per ogni caso di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma in modo inequivocabile che l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è soggetto a un requisito formale non superabile: il patrocinio obbligatorio di un avvocato cassazionista. Per l’imputato, tentare la via del ricorso per cassazione personale non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a un legale specializzato per l’impugnazione in sede di legittimità, unica via per poter sperare in un esame del merito delle proprie ragioni e per evitare una condanna certa a spese e sanzioni.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 613 del codice di procedura penale, l’imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione. È necessaria la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con una procedura semplificata (ordinanza in camera di consiglio non partecipata), senza che venga esaminato il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da NOME COGNOME contro la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 28/09/2023 è inammissibile.
L’art. 613 cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l’imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente