Ricorso per cassazione personale: La Cassazione conferma l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi dopo la riforma del 2017: il ricorso per cassazione personale presentato dall’imputato o dal condannato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio di un difensore specializzato per accedere al più alto grado di giudizio, con conseguenze significative per chi non rispetta tale requisito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, decideva di impugnare tale provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Invece di avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale, redigeva e proponeva personalmente il ricorso, confidando nella possibilità di far valere le proprie ragioni in autonomia. L’atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa preclusione normativa.
Il divieto del ricorso per cassazione personale
Il nodo centrale della questione risiede nella normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Prima di tale intervento legislativo, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La riforma ha modificato radicalmente gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo tale possibilità.
Oggi, la legge stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa figura professionale possiede l’esperienza e la competenza tecnica necessarie per articolare censure che non riguardino il merito dei fatti (già valutati nei gradi precedenti), ma si concentrino esclusivamente su violazioni di legge o vizi di motivazione, unici aspetti che la Suprema Corte è chiamata a valutare.
L’irrilevanza di firme accessorie
La Corte ha inoltre precisato un punto cruciale, richiamando precedenti giurisprudenziali di grande importanza, incluse le Sezioni Unite. Anche qualora un avvocato (non necessariamente iscritto all’albo speciale) autentichi la firma del ricorrente o apponga la propria sottoscrizione “per accettazione” del mandato, l’atto rimane viziato. Tali formalità non trasferiscono la titolarità del ricorso dal privato al difensore, e l’impugnazione resta un atto personale e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una semplice ma rigorosa applicazione delle norme vigenti. Poiché sia il provvedimento impugnato che il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della legge 103/2017, la nuova disciplina era pienamente applicabile. La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista è stata ritenuta un vizio insanabile che conduce direttamente alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il Collegio non ha potuto neanche entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La sanzione per questa violazione procedurale non si è limitata alla sola impossibilità di far esaminare il ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. In primo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, a meno che il ricorrente non dimostri di essere incorso nell’errore senza colpa, ipotesi che nel caso di specie è stata esclusa. La decisione riafferma con forza che l’accesso alla giustizia di legittimità richiede il rispetto di regole formali precise, poste a garanzia della serietà e della tecnicità del giudizio.
Un imputato o condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, è stata esclusa la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è presentato personalmente dall’interessato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina le questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
La firma di un avvocato per autentica o per accettazione del mandato sana l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che né l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti a sanare il vizio. La titolarità dell’atto resta in capo al privato e l’impugnazione rimane un atto personale, pertanto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata;
Rilevato che NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Foggia;
Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.