Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19152 del 2024, ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale proposto direttamente dall’imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza delle riforme procedurali e le conseguenze per chi non si attiene alle nuove regole, evidenziando come la difesa tecnica sia un requisito imprescindibile in questa fase del giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari nel luglio 2023. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione.
Il Vizio Procedurale del Ricorso per Cassazione Personale
La Suprema Corte non è entrata nel merito della vicenda, ovvero non ha valutato se la condanna per ricettazione fosse giusta o meno. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente su un aspetto preliminare e puramente procedurale: la modalità con cui il ricorso era stato presentato. L’atto, infatti, era stato sottoscritto e depositato direttamente dall’imputato, senza l’intervento di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una chiara previsione normativa. La motivazione ruota attorno alla modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale, introdotta con la Legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Prima di tale riforma, era consentito all’imputato di presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, la nuova formulazione dell’articolo ha eliminato questa possibilità, stabilendo che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno osservato che la legge è entrata in vigore in una data ben anteriore alla proposizione del ricorso in esame. Di conseguenza, l’imputato non era più un soggetto legittimato a presentare personalmente l’impugnazione. La mancanza di questo requisito formale ha reso l’atto irricevibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria commisurata al grado di colpa nell’aver causato l’inutile attivazione della macchina giudiziaria.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico e complesso che non ammette improvvisazione. La riforma ha voluto rafforzare il ruolo della difesa tecnica qualificata, ritenendola indispensabile per garantire che le questioni sottoposte alla Suprema Corte siano fondate su vizi di legittimità e non su doglianze di merito. Per i cittadini, la lezione è chiara: per accedere al terzo grado di giudizio è obbligatorio e fondamentale affidarsi a un avvocato specializzato.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. In base alla normativa attuale, modificata dalla Legge n. 103/2017, un imputato non è più legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza l’assistenza di un avvocato cassazionista?
Se il ricorso è proposto personalmente dall’imputato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Bulgaria il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Bari; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, emessa il 24 maggio 2022 per quanto inerente alla condanna dell’imputato per il reato di ricettazione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, nel suo stesso interesse.
t/P–
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto dell Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore in data antecedente alla proposizione del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME