Ricorso per cassazione personale: perché è sempre inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’interessato senza l’assistenza di un legale abilitato, è irrimediabilmente inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giustizia italiana e le conseguenze negative per chi ignora tale requisito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo sottoposto a custodia cautelare in carcere, destinatario di un mandato di arresto finalizzato all’estradizione per reati di truffa. L’uomo aveva presentato una richiesta per un permesso di necessità, che era stata però rigettata dalla Corte di appello. Contro questa decisione, l’interessato decideva di agire personalmente, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione sul ricorso per cassazione personale
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della richiesta di permesso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle ragioni del ricorrente, ma su un vizio di forma insuperabile: la presentazione dell’atto senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all’apposito albo speciale.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, rafforzato dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017). Questa legge ha modificato gli articoli 571 e 513 del codice di procedura penale, introducendo un requisito stringente per l’accesso al giudizio di legittimità.
Il principio, chiarito in modo definitivo dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8914 del 2017, è che qualsiasi tipo di ricorso per cassazione, avverso qualunque provvedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Questa regola non ammette eccezioni. Non importa la natura del provvedimento impugnato (sentenza di condanna, ordinanza cautelare, rigetto di un’istanza); il requisito formale della firma del legale specializzato è inderogabile. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso sottoscritto personalmente dal detenuto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La sentenza in commento offre una lezione chiara e inequivocabile: il ‘fai da te’ processuale non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. La complessità del giudizio di legittimità e la specificità delle norme che lo regolano impongono la necessaria assistenza di un professionista qualificato.
Le conseguenze della violazione di questa regola sono severe: non solo il ricorso viene respinto senza essere esaminato nel merito, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso quantificata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve quindi come monito sull’importanza di affidarsi sempre a un difensore abilitato per navigare le complesse acque del processo penale, specialmente nel suo grado più elevato.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. La legge, a seguito della riforma del 2017, e la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite stabiliscono che ogni ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato personalmente?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Questo principio vale per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato in Cassazione?
Sì. La sentenza chiarisce che l’obbligo di sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato vale per il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, senza eccezioni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Novara il 18/07/1992
avverso l’ordinanza emessa il 19/08/2024 dalla Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
COSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME destinatario di un mandato di arresto a fini estradizio ial reati di truffa tentata o consumata e sottoposto alla misura cautelare della cus carcere, ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di concessione di un per necessità.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’interessato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cass avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto da parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e i1 proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dal consegr ando.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammenc e che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE Ile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
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