Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17/10/2022, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di ricorso, in riforma della sentenza emessa in data 19/02/2022 dal Tribunale di Bari, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena inflitta a NOME per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (artt. 629, 81 cod. pen.).
NOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente.
Il ricorso, presentato personalmente dal COGNOME NOME è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.” (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, NOME, Rv. 276039 – 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez. 5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024.