Ricorso per cassazione personale: Inammissibile senza Avvocato
Il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui non si discute più il fatto, ma la corretta applicazione del diritto. Le regole procedurali per accedere a questa fase sono estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione personale, cioè quello presentato direttamente dall’imputato, non è ammesso. Vediamo perché.
I fatti del caso: un ricorso presentato senza difensore
Il caso analizzato riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare personalmente il ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa norma del codice di procedura penale, la cui violazione ha portato a una declaratoria di inammissibilità immediata, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
La normativa e il ricorso per cassazione personale
Il cuore della questione risiede nella modifica introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, sopprimendo l’inciso “Salvo che la parte non vi provveda personalmente”.
Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il proprio ricorso. Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della modifica, tale possibilità è stata eliminata. La norma attuale impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Si tratta di una scelta legislativa volta a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità in una fase processuale così delicata.
Il principio del ‘Tempus Regit Actum’
La Corte ha applicato il principio processuale del tempus regit actum (la legge del tempo regola l’atto). Questo significa che le norme procedurali da applicare sono quelle in vigore al momento in cui l’atto viene compiuto. Poiché il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma, la nuova e più restrittiva regola doveva essere rispettata, indipendentemente da quando fosse iniziato il procedimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha agito in modo rapido e senza formalità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato e, pertanto, era privo del requisito fondamentale della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
La mancanza di questa firma non è una mera irregolarità, ma una causa di inammissibilità che impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse un’assenza di colpa da parte del ricorrente, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in commento conferma in modo netto un’importante regola procedurale: nel processo penale, l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso che richiede obbligatoriamente l’assistenza tecnica di un avvocato specializzato. L’era del ricorso per cassazione personale è definitivamente tramontata con la riforma del 2017.
Questa pronuncia serve da monito: ogni atto di impugnazione, specialmente nel giudizio di legittimità, deve essere redatto e sottoscritto nel pieno rispetto delle forme previste dalla legge. Ignorare tali requisiti non solo rende vana la propria difesa, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Cosa accade se un ricorso viene presentato senza la firma dell’avvocato specializzato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza udienza e sulla base dei soli atti. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a 4.000 euro.
Quale principio giuridico si applica a queste regole procedurali?
Si applica il principio del tempus regit actum, secondo cui la validità di un atto processuale è disciplinata dalla legge in vigore nel momento in cui l’atto stesso viene compiuto, a prescindere da quando è iniziato il procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato NOME COGNOME.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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