Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7263  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 21 luglio 2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha 0. conc>afrao NOME COGNOME)su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen j la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di euro ventimila di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è stato proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 613 comma 1 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
In proposito, GLYPH che la legge 103 cit., modificando l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l’atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti come in specie -successivamente all’entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Al riguardo, deve così considerarsi irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 d 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). In specie, ancor meno, vi è in calce al ricorso solamente una delega al deposito dell’atto, rivolta all’AVV_NOTAIO, già difensore fiduciario nel giudizio di merito ma – certamente – non altrimenti titolare dell’atto di impugnazione.
Il rilievo formale è invero assorbente, e non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
I Consigliere estensor
Il Presidente