Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con l’ordinanza n. 5789 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema procedurale di fondamentale importanza: il ricorso per cassazione personale in materia penale. La decisione ribadisce un principio consolidato a seguito della riforma del 2017, chiarendo che l’imputato o il condannato non possono più presentare personalmente l’atto di impugnazione, pena la sua automatica inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. L’aspetto cruciale della vicenda non risiede nel merito della questione trattata dal Tribunale, ma nella modalità con cui è stato proposto il gravame. Il ricorrente, infatti, ha deciso di agire in autonomia, redigendo e presentando personalmente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte, senza avvalersi della necessaria assistenza di un legale abilitato.
La Decisione della Corte e il divieto di ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La decisione si basa su un’analisi della normativa vigente, come modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa legge ha introdotto una modifica sostanziale agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà per l’imputato (e, di conseguenza, per il condannato) di proporre personalmente il ricorso per cassazione. La normativa ora prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge. I giudici hanno sottolineato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma. Pertanto, la nuova disciplina era pienamente applicabile al caso di specie.
La Corte ha richiamato precedenti pronunce, tra cui una delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che hanno consolidato questo orientamento. Viene inoltre precisato un punto fondamentale: l’inammissibilità non può essere sanata da espedienti formali. Ad esempio, è irrilevante che la firma del ricorrente sia autenticata da un legale o che il difensore apponga la propria firma “per accettazione” del mandato. Tali atti non conferiscono al difensore la “titolarità” del ricorso, che rimane un atto personale della parte e, come tale, viziato in modo insanabile.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data l’impossibilità di escludere profili di colpa nella proposizione del gravame.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza funge da importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale dinanzi alla Corte di Cassazione. Le regole procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità sono estremamente rigorose e non ammettono deroghe. La figura del difensore specializzato non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale. Dopo la riforma del 2017, il “fai-da-te” processuale in Cassazione è definitivamente precluso. Affidarsi a un avvocato iscritto all’apposito albo non è solo una scelta opportuna, ma l’unica via per evitare che il proprio ricorso venga respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, con conseguente aggravio di spese.
 
È possibile per un condannato presentare personalmente ricorso per cassazione in materia penale?
No, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La firma di un avvocato ‘per accettazione del mandato’ può sanare un ricorso presentato personalmente?
No. La Corte ha specificato che l’autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ sono irrilevanti. L’atto di impugnazione deve essere di titolarità del difensore, che lo redige e lo sottoscrive. La sottoscrizione personale della parte rende l’atto insanabilmente viziato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5789  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDEL MAKSOUD ESSAM ABDEL MONSEN nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato av7’o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribuna di sorveglianza di Roma. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2 con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, anche del condannato proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori is nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1 cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazion opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizio difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposit dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equ quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.