Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
tatcravestraffe -parti; g udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
pirt,r9 CODICE_FISCALE ,
letto il ricorso proposto p -A := 3 i e .1 g DA NOME: avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della RAGIONE_SOCIALEzione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livell complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibi riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defin nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/1/2024.