Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. A seguito della riforma legislativa del 2017, è diventato indispensabile l’intervento di un difensore specializzato per adire la Suprema Corte. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi intende impugnare un provvedimento.
Il caso: un ricorso presentato senza avvocato
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un singolo individuo avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’aspetto cruciale del caso non riguarda il merito della questione, ma la modalità con cui è stato presentato il ricorso: l’interessato ha agito personalmente, senza avvalersi dell’assistenza di un legale.
Questo dettaglio procedurale si è rivelato fatale, portando la Corte di Cassazione a non poter nemmeno esaminare le ragioni del ricorrente.
La normativa sul ricorso per cassazione personale e la sua evoluzione
Il cuore della questione risiede nella modifica dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come “Riforma Orlando”).
Prima di tale riforma, la norma consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. La nuova formulazione ha invece soppresso l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», rendendo obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Il ruolo della difesa tecnica in Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire che questa modifica non è una mera formalità. La scelta del legislatore di imporre la cosiddetta “difesa tecnica” è giustificata dall’elevato livello di specializzazione richiesto per un ricorso in Cassazione. Questo tipo di giudizio, infatti, non riesamina i fatti (giudizio di merito), ma si concentra sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). La complessità delle questioni trattate impone la presenza di un professionista qualificato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di decidere senza particolari formalità quando l’inammissibilità è palese.
I giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), la quale aveva già stabilito che l’obbligo di difesa tecnica non viola né la Costituzione (art. 111) né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). La discrezionalità del legislatore nel richiedere la rappresentanza tecnica è considerata legittima e ragionevole, data la specificità del giudizio di legittimità.
L’esclusione della difesa personale, pertanto, non costituisce una limitazione del diritto di difesa, ma una sua modalità di esercizio adeguata al contesto processuale.
Le conclusioni: condanna alle spese e sanzione pecuniaria
L’esito del procedimento è stato duplice. In primo luogo, il ricorso per cassazione personale è stato dichiarato inammissibile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma deriva dai profili di colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione “irrituale”, cioè non conforme alle regole procedurali. La Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000) ha da tempo chiarito che tale condanna è giustificata quando l’impugnazione viene presentata senza la normale diligenza nel verificare i requisiti di ammissibilità. In questo caso, l’ignoranza della chiara norma di legge è stata considerata una condotta colposa.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Perché la legge richiede obbligatoriamente un avvocato per il ricorso in Cassazione?
La Corte ha chiarito che questa richiesta è ragionevole a causa dell’elevato livello di qualificazione tecnica necessario per presentare un ricorso in sede di legittimità. L’assistenza di un avvocato specializzato garantisce la corretta impostazione delle questioni giuridiche, senza limitare il diritto di difesa.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che ne venga esaminato il merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende per aver presentato un’impugnazione non conforme alle regole procedurali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5236 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassaz deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’a speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., c modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizi delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione profession richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto a l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000,1 – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore