Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: il ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato o del condannato non è più ammesso. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare le stringenti condizioni di accesso al giudizio di legittimità e le gravi conseguenze per chi non le rispetta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi al 3 agosto 2017, data cruciale che segna l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Il ricorrente, agendo in prima persona, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, senza l’assistenza tecnica di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. Questo dettaglio procedurale si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Riforma e l’obbligo del difensore per il ricorso per cassazione personale
Il punto centrale della decisione della Corte è l’impatto della legge n. 103/2017 sugli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Prima di questa riforma, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione. La nuova normativa ha eliminato questa possibilità, stabilendo in modo inequivocabile che l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte sottolinea come questa modifica legislativa abbia lo scopo di garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che verte unicamente su questioni di diritto e non può essere una terza istanza di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate. In primo luogo, ha constatato che sia l’ordinanza impugnata che il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, rendendo pienamente applicabile il nuovo regime. La facoltà dell’imputato (e quindi del condannato) di proporre personalmente l’impugnazione è stata esclusa. Il ricorso deve essere, in ogni caso, sottoscritto da difensori iscritti all’albo speciale della Corte di cassazione. Citando precedenti giurisprudenziali, inclusa una pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha specificato che sono irrilevanti, ai fini della validità dell’atto, sia l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato. Nessuno di questi accorgimenti può sanare il vizio originario, poiché la titolarità dell’atto di impugnazione deve appartenere al difensore specializzato. Di conseguenza, l’inosservanza di tale requisito comporta l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità, come previsto dal nuovo articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa non è una pronuncia priva di conseguenze. A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte, non potendo escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il tentativo di adire la Corte di Cassazione senza rispettare le forme prescritte dalla legge non solo è infruttuoso, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È quindi imprescindibile, per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale, affidarsi a un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
È ancora possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della legge n. 103 del 2017, questa facoltà è stata esclusa. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’interessato dopo l’entrata in vigore della riforma?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non procederà all’esame del merito delle questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità in questo caso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna il 16/05/2023.
Sia il provvedimento impugNOME sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condanNOME, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.