Ricorso per cassazione personale: quando la forma diventa sostanza
Nel complesso universo del diritto processuale, le regole formali non sono meri cavilli, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole cardine: il ricorso per cassazione personale in ambito penale non è ammesso. L’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non è una scelta, ma un requisito imprescindibile la cui violazione comporta conseguenze severe, come la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva già rigettato un precedente reclamo del soggetto contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Deciso a far valere le proprie ragioni fino all’ultimo grado di giudizio, l’interessato ha presentato ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, agendo “personalmente”, ovvero senza farsi rappresentare da un difensore.
La violazione che rende il ricorso per cassazione personale inammissibile
L’errore commesso dal ricorrente, sebbene comprensibile per un non addetto ai lavori, è stato fatale per l’esito del suo tentativo. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che, ad eccezione di casi specifici previsti dalla legge, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente noto come “avvocato cassazionista”.
Questa norma non è un formalismo fine a se stesso. Essa garantisce che il giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione della legge e non sul riesame dei fatti, sia alimentato da atti tecnicamente ben formulati, capaci di evidenziare i vizi di diritto dell’atto impugnato. Presentare un ricorso per cassazione personale significa agire in carenza di legittimazione, un vizio che il sistema non può sanare.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, rilevando immediatamente il vizio, ha trattato il caso con la procedura semplificata de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per le impugnazioni palesemente inammissibili.
Nel suo provvedimento, la Corte ha ribadito che la proposizione personale del ricorso costituisce una violazione diretta dell’art. 613 c.p.p., determinando un “difetto di legittimazione del ricorrente”. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza alcuna possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La decisione non si è fermata qui. In applicazione dell’articolo 616 c.p.p., l’inammissibilità ha comportato due ulteriori conseguenze a carico del ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che la seconda condanna è stata inflitta in quanto non sono emersi elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, richiamando a tal proposito i principi espressi dalla Corte Costituzionale.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: il percorso verso la Corte di Cassazione è strettamente regolamentato e non ammette improvvisazioni. La regola che impone l’assistenza di un difensore specializzato è posta a tutela della funzione stessa della Corte Suprema e dell’efficienza del sistema giudiziario. Chi intende adire la Cassazione deve essere consapevole che il fai-da-te non è un’opzione e che un errore procedurale, come la proposizione di un ricorso per cassazione personale, non solo impedisce l’esame della propria richiesta, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza l’assistenza di un avvocato?
No, non è possibile. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale richiede obbligatoriamente che il ricorso sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Proporre il ricorso personalmente costituisce un difetto di legittimazione che lo rende inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile perché proposto personalmente?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La Corte ha inflitto tale sanzione pecuniaria perché non ha riscontrato elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nell’aver causato l’inammissibilità del ricorso. La condanna si basa sul principio, avallato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi attiva inutilmente il sistema giudiziario a causa di un errore procedurale a lui imputabile deve farsi carico di una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila in data 14 settembre 2022.
Ricorre NOME COGNOME, personalmente, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiar inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha propo ricorso personalmente in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.