Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
ITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto a propria firma, depositato in data 11 luglio 2023 (come da attestazione calce alla sentenza impugnata), NOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 1 luglio 2023, gli ha appl ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazi delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Savignano e Gen 29 giugno 2023.
Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., perché inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.
A seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. p pen., infatti, è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassaz dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposi attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difen (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
Per le suesposte ragioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023.