Ricorso per Cassazione Personale: La Fine di un’Era
L’ordinanza in esame affronta una questione procedurale di fondamentale importanza: la possibilità per l’imputato di presentare un ricorso per cassazione personale. Con una decisione netta, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato dopo le riforme legislative: l’appello alla massima istanza giurisdizionale richiede obbligatoriamente l’intervento di un difensore. Questo articolo analizza la pronuncia, spiegando perché l’iniziativa personale dell’imputato, anche se formalmente corretta, è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza di patteggiamento per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, decideva di impugnare tale provvedimento. Invece di affidarsi al proprio legale, l’imputato redigeva e firmava personalmente l’atto, depositandolo presso la cancelleria competente. Si trattava, a tutti gli effetti, di un’iniziativa individuale volta a contestare la decisione del Giudice per le indagini preliminari.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione Personale è Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno procedere alla trattazione in pubblica udienza, utilizzando la procedura semplificata ‘de plano’. La ragione è una e inequivocabile: l’atto è stato proposto personalmente dall’imputato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme processuali, così come modificate dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017).
Distinzione tra Titolarità ed Esercizio del Diritto
Il fulcro del ragionamento della Corte risiede nella distinzione cruciale tra la ‘legittimazione a proporre’ il ricorso e le ‘modalità di proposizione’.
* Legittimazione a proporre: È la titolarità del diritto a impugnare una sentenza. Questo diritto spetta indubbiamente all’imputato.
* Modalità di proposizione: Riguardano il ‘come’ questo diritto deve essere concretamente esercitato. Per il ricorso in Cassazione, la legge impone una modalità specifica: l’atto deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, che esercita la necessaria rappresentanza tecnica.
L’imputato, quindi, è titolare del diritto, ma non può esercitarlo personalmente davanti alla Cassazione.
L’Impatto della Riforma e l’irrilevanza dell’autentica di firma
Le modifiche agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale hanno escluso esplicitamente la facoltà per l’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. La Corte chiarisce inoltre un punto spesso frainteso: il fatto che la firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista non sana il vizio. L’autentica certifica solo l’identità del firmatario, ma non trasforma un atto personale dell’imputato in un atto del difensore. È il difensore che deve redigere e sottoscrivere il ricorso, assumendosene la paternità tecnica e giuridica.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza un principio inderogabile della procedura penale: il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione è un ambito altamente tecnico che richiede l’assistenza obbligatoria di un professionista qualificato. L’imputato che intenda contestare una sentenza davanti alla Suprema Corte deve necessariamente conferire mandato a un avvocato cassazionista, il quale sarà l’unico soggetto legittimato a redigere e presentare il ricorso. Qualsiasi iniziativa personale, per quanto motivata, sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017, la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione è esclusa. È sempre necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato.
Cosa succede se l’imputato firma personalmente il ricorso e un avvocato ne autentica la firma?
Il ricorso è comunque inammissibile. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma non sana il vizio di fondo, poiché non equivale alla proposizione dell’atto da parte del difensore, come richiesto dalla legge.
Qual è la differenza tra legittimazione a proporre il ricorso e modalità di proposizione?
La legittimazione a proporre è la titolarità del diritto di impugnare, che spetta all’imputato. Le modalità di proposizione sono le regole procedurali su come tale diritto deve essere esercitato, e per il ricorso in Cassazione la legge impone che l’atto sia presentato da un avvocato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
ITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto a propria firma, depositato in data 11 luglio 2023 (come da attestazione calce alla sentenza impugnata), NOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 1 luglio 2023, gli ha appl ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazi delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Savignano e Gen 29 giugno 2023.
Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., perché inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.
A seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. p pen., infatti, è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassaz dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposi attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difen (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).
Per le suesposte ragioni va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2023.