Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato o dal condannato, è inammissibile. Questa decisione si allinea con l’orientamento consolidato a seguito della riforma del 2017, che ha modificato le regole per l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando la necessità dell’assistenza di un difensore specializzato.
Il caso: un ricorso presentato senza avvocato
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un decreto del Giudice di Sorveglianza. L’aspetto cruciale della vicenda è che l’atto di impugnazione è stato redatto e depositato personalmente dall’interessato, senza l’intervento e la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Il ricorso, pertanto, presentava un vizio formale che non è sfuggito all’analisi della Suprema Corte.
I requisiti del ricorso personale per cassazione dopo la Riforma
La decisione della Corte si fonda sull’interpretazione della normativa vigente, come modificata dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017).
La svolta della Legge n. 103/2017
Prima del 3 agosto 2017, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione. Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge 103/2017, questa possibilità è stata eliminata. La nuova normativa, intervenendo sugli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, ha stabilito che l’atto di ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto da difensori iscritti nell’apposito albo speciale.
Il ruolo indispensabile del difensore cassazionista
La ratio della riforma è quella di garantire un filtro di tecnicità e professionalità nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Di conseguenza, il legislatore ha ritenuto indispensabile che i motivi di ricorso siano elaborati e presentati da un legale con una specifica competenza, in grado di individuare e argomentare vizi di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha agito con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi all’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina era pienamente applicabile. Poiché l’atto era stato proposto personalmente dall’interessato, questi è stato considerato un “soggetto non legittimato” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista ha costituito una causa di inammissibilità insanabile, come peraltro già chiarito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 8914 del 2017.
Le conclusioni: conseguenze pratiche per il ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato l’applicazione di questa sanzione pecuniaria evidenziando che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Questa ordinanza serve quindi come un monito chiaro: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione in materia penale, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile la cui assenza comporta conseguenze processuali ed economiche negative.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione è stata esclusa. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Qual è la conseguenza se il ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare che sancisce l’impossibilità di esaminare l’impugnazione a causa di un vizio formale.
Oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, quali altre sanzioni ha applicato la Corte?
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che giustifichino l’errore del ricorrente nel causare l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1981
avverso il decreto del 02/07/2024 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di REGGIO CALABRIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall’interessato il 31 maggio 2024.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli art 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333).
La Corte, pertanto, rileva che il ricorso, come correttamente qualificato, appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall’interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024