Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Marocco,
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
La trattazione del ricorso segue la procedura “de plano”.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 8 giungo 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenz di condanna emessa dal G.I.P. di Torino con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME nella misura di anni 3, mesi 6 e 20 giorni di reclusione e 1.100 euro di multa, confermando per il resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione propone personalmente ricorso per cassazione l’imputato NOME COGNOME, formulando due motivi con cui chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1 Con il primo motivo eccepisce il vizio della motivazione in ordine all’entità della pena in non essendo, a suo avviso, sufficiente motivare con il mero richiamo al concetto di congruit della sanzione senza chiarire l’adeguatezza della stessa in raffronto all’effettiva gravità del
2.2.Con il secondo motivo eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 613, comma 1, c.p.p., contrasto con l’art. 111, comma 7, Cost e l’art. 117, comma 1, Cost., rilevando che la previsio di consentire il ricorso per cassazione solo tramite un difensore iscritto nell’albo speciale Corte di cassazione, pregiudica il diritto di rilevanza costituzionale di effettività della d cui è previsto di poter sempre ricorrere davanti alla Corte di cassazione contro le sentenze violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato.
A seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della legge n.103/2017, l’a ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo della Cassazione, onere non adempiuto nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cass delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023
Il Consigliere estensore