Ricorso per Cassazione Personale: La Fine di una Possibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: il ricorso per Cassazione personale non è più ammesso nel nostro ordinamento. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata direttamente da un imputato, confermando la necessità inderogabile dell’assistenza di un difensore specializzato. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le modifiche procedurali e le loro conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione Diretta dell’Imputato
La vicenda trae origine da un ricorso presentato direttamente da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’individuo, agendo in prima persona e senza l’intermediazione di un legale, ha proposto impugnazione davanti alla Suprema Corte, confidando in una facoltà che, un tempo, era prevista dalla legge.
Tuttavia, l’atto è stato immediatamente sottoposto al vaglio di ammissibilità, che ha evidenziato un vizio formale insuperabile alla luce della normativa vigente.
La Decisione della Corte: Il Ricorso per Cassazione Personale è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, la normativa attuale non lascia spazio a dubbi: il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La presentazione personale dell’atto costituisce, pertanto, una violazione procedurale che ne impedisce l’esame.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base di questa pronuncia sono radicate in una precisa modifica legislativa e nell’applicazione di un principio generale del diritto processuale.
L’Impatto della Riforma del 2017 sull’art. 613 c.p.p.
Il punto centrale della motivazione risiede nella Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare autonomamente il proprio ricorso per Cassazione. La volontà del legislatore è stata quella di assicurare un filtro di tecnicità e professionalità per l’accesso al giudizio di legittimità, riservandolo a difensori con una specifica qualificazione.
Il Principio “Tempus Regit Actum”
La Corte applica il principio processuale tempus regit actum, secondo cui gli atti del processo sono regolati dalla legge in vigore nel momento in cui vengono compiuti. Poiché il ricorso è stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma, doveva necessariamente rispettare le nuove e più stringenti regole formali. Di conseguenza, la facoltà di presentare un ricorso per Cassazione personale, valida in passato, non era più applicabile al momento della proposizione dell’impugnazione in esame.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Spese e Ammenda
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per disincentivare ricorsi dilatori o palesemente inammissibili. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un’assenza di colpa da parte del ricorrente, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), sottolineando come l’ignoranza della legge non possa giustificare un errore procedurale di tale portata.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma con chiarezza una regola procedurale invalicabile: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è un percorso tecnico che richiede obbligatoriamente l’intervento di un avvocato cassazionista. La possibilità di un ricorso per Cassazione personale è definitivamente tramontata con la riforma del 2017. Questa decisione serve da monito per tutti i cittadini, evidenziando che le riforme processuali hanno un impatto diretto e immediato sui diritti e sulle modalità di esercizio della difesa. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo una scelta, ma un requisito indispensabile per poter far valere le proprie ragioni davanti al giudice di legittimità.
È ancora possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la principale conseguenza di un ricorso per Cassazione presentato personalmente?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esaminerà il merito delle questioni sollevate, ma si limiterà a constatare il vizio formale, chiudendo il procedimento.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende, salvo che non riesca a dimostrare di essere incorso nell’errore senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 09/02/1991
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato GLYPH iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata,
Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall’imputato COGNOME NOME.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inarnmissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente