Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile?
L’ordinamento giuridico italiano prevede regole precise per l’accesso ai diversi gradi di giudizio, specialmente quando si arriva al vertice della giurisdizione, la Corte di Cassazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione di analizzare i requisiti formali del ricorso, in particolare il divieto del ricorso per cassazione personale in materia penale. Questa regola, spesso sottovalutata, è fondamentale per garantire la corretta amministrazione della giustizia e la professionalità della difesa tecnica.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado, confermata successivamente dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di ricettazione di un motociclo e di resistenza a un pubblico ufficiale, con una pena di sei mesi di reclusione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di agire in autonomia, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, lamentava la mancanza e l’illogicità della motivazione della Corte d’Appello, sostenendo che questa si fosse limitata a confermare la decisione precedente senza un’analisi critica e approfondita delle lacune probatorie, in particolare riguardo al suo riconoscimento come conducente del motociclo.
La Decisione della Cassazione: una Questione Procedurale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato. Il ricorso è stato dichiarato immediatamente inammissibile per una ragione puramente procedurale, ma di importanza capitale.
Il fulcro della decisione risiede nella violazione di una norma specifica del codice di procedura penale che regola le modalità di presentazione del ricorso. Questa decisione sottolinea come, nel processo penale, la forma sia sostanza e come l’assistenza di un difensore qualificato non sia una mera facoltà, ma un requisito imprescindibile per l’accesso a determinati gradi di giudizio.
Le Motivazioni: La Regola del Patrocinio Obbligatorio e il Ricorso Personale
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Il principio è chiaro: l’imputato non può agire personalmente davanti alla Suprema Corte. La complessità delle questioni trattate in sede di legittimità, che non riguardano i fatti ma la corretta applicazione del diritto, richiede una competenza tecnica specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
I giudici hanno inoltre precisato due aspetti importanti, citando precedenti giurisprudenziali:
1. Irrilevanza dell’autenticazione: Non ha alcun valore il fatto che la firma dell’imputato sia autenticata da un legale. L’atto rimane personale e, quindi, inammissibile.
2. Irrilevanza della firma ‘per accettazione’: Anche la firma del difensore apposta ‘per accettazione del mandato’ non sana il vizio. Questa sottoscrizione non attribuisce al legale la paternità dell’atto, che rimane redatto e proposto dall’imputato.
Il ricorso è stato quindi considerato presentato in difetto di legittimazione, una violazione che, dopo le riforme legislative, impone un trattamento ancora più severo e una decisione rapida de plano, ovvero senza udienza pubblica.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Poiché la regola sul patrocinio obbligatorio è una norma fondamentale del processo, la sua violazione è stata considerata un errore grave. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. Il ricorso per cassazione personale non è uno strumento valido nel processo penale, e l’assistenza di un avvocato cassazionista non è solo un’opportunità, ma un requisito essenziale per la validità stessa dell’impugnazione.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina nel merito i motivi presentati e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
La sottoscrizione di un avvocato ‘per accettazione’ del mandato rende valido un ricorso presentato personalmente dall’imputato?
No, l’ordinanza specifica che è irrilevante sia l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’. La legge richiede che il difensore sia il titolare dell’atto, ovvero colui che lo redige e lo firma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45609 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Carrara il 23/09/1996
avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 11/03/2024, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del 22/07/2020 del Tribunale di Lucca, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di ricettazione di un motociclo (capo “A” dell’imputazione) e di resistenza a un pubblico ufficiale (capo “C” dell’imputazione).
Avverso l’indicata sentenza del 11/03/2024 della Corte d’appello di Firenze, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della propria responsabilità per i menzionati due reati, in quanto la valutazione operata dalla Corte d’appello di Firenze consisterebbe «in una sintetica e sostanzialmente avalutativa conferma di quanto affermato dal Giudice di primo grado, ignorandone le lacune nella motivazione» in particolare, con riguardo al proprio riconoscimento come conducente del motociclo di cui al capo A) dell’imputazione -, «senza la corretta ricognizione di
tutte le circostanze che avrebbero potuto indurre ad una assoluzione, quantomeno nella formula di cui all’art. 530 co. 2 c.p.p.».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024.