Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile Senza un Avvocato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, affronta un tema procedurale di fondamentale importanza: la validità di un ricorso per cassazione personale. La decisione ribadisce con fermezza un principio introdotto dalla riforma del 2017, confermando che l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte, se non sottoscritto da un avvocato cassazionista, è destinato a una declaratoria di inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito sulle rigide formalità che governano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Appello Finito Male
Il caso ha origine da una condanna per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Roma, l’imputato decideva di presentare personalmente ricorso per cassazione. L’atto di impugnazione, quindi, non recava la firma di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ma era stato depositato direttamente dalla parte interessata.
La Decisione della Corte di Cassazione: una questione di procedura
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile”. Questa decisione non si basa su una valutazione dei motivi di ricorso, ma su una pregiudiziale violazione delle norme procedurali. La Corte ha applicato la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ricorrono cause evidenti, come in questo caso.
Le Motivazioni: la regola del difensore cassazionista e il ricorso per cassazione personale
Il cuore della motivazione risiede nell’impatto della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa legge ha modificato, tra gli altri, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile una nuova regola per i ricorsi in Cassazione. A partire dal 3 agosto 2017, il ricorso penale non può più essere presentato direttamente dall’imputato. È richiesta, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso in esame era stato presentato in data successiva all’entrata in vigore della riforma e, essendo stato sottoscritto personalmente dall’imputato, violava palesemente la nuova disposizione. Di conseguenza, l’atto è stato considerato privo di un requisito formale essenziale per la sua validità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Ricorre in Cassazione
La pronuncia ha conseguenze pratiche molto chiare. Chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il “fai da te” non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo l’impossibilità di far esaminare i propri motivi di ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato a versare 4.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il giudizio di cassazione, data la sua natura tecnica e finalizzata a garantire la corretta applicazione della legge, richiede una competenza specialistica che solo un difensore abilitato può assicurare.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, dopo la riforma introdotta dalla legge 103/2017, il ricorso per cassazione in materia penale non può più essere presentato personalmente dalla parte.
Chi è autorizzato a sottoscrivere un ricorso per cassazione in materia penale?
Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45107 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45107 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il 23/08/1969
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condan pronunciata per il reato previsto dagli artt. 79 e 95 del d.P.R. 30 maggio 200 n.115.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.,introdotto dall’a 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputa data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/201 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso p cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassaz
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
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