Il ricorso per cassazione personale è sempre inammissibile? Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un avvocato abilitato, è una questione procedurale di fondamentale importanza nel diritto penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato a seguito della riforma legislativa del 2017, dichiarando un ricorso di questo tipo palesemente inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere le regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di impugnare la sentenza proponendo personalmente ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si scontrava con una precisa norma procedurale che ne avrebbe determinato l’immediato arresto.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate dall’imputato. La decisione non ha riguardato la colpevolezza o l’innocenza del ricorrente, ma si è basata esclusivamente su un vizio di forma insanabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’applicazione dell’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa normativa, in vigore dal 3 agosto 2017, ha stabilito in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che questa regola non ammette deroghe. La legge ha introdotto un filtro tecnico all’accesso al giudizio di legittimità, riservando la facoltà di redigere e presentare il ricorso a professionisti dotati di una specifica qualificazione. Poiché il ricorso in esame era stato presentato personalmente dall’imputato in data successiva all’entrata in vigore della riforma, violava direttamente tale prescrizione.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la sanzione pecuniaria è stata quantificata in quattromila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato cassazionista. La possibilità per l’imputato di presentare un ricorso per cassazione personale è stata eliminata dalla riforma del 2017. La decisione serve da monito: tentare di aggirare questa norma non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Chiunque intenda contestare una sentenza di condanna di fronte alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un difensore specializzato, l’unico soggetto autorizzato dalla legge a sottoscrivere l’atto di ricorso.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No, dopo la riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile senza un esame del merito, come stabilito dall’art. 610, comma 5bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45105 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/10/1970
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av ‘so alle parti;
udita Idrelazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condan pronunciata per il reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, nn.4, 5 e 6, cod.p
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agos 2017.
Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputa data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/201 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassa
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente