Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: l’impossibilità per l’imputato o il condannato di presentare un ricorso per cassazione personale. Questa pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Riforma Orlando (legge n. 103/2017), che ha modificato in modo significativo le regole per l’accesso al giudizio di legittimità, rendendo obbligatoria la difesa tecnica specializzata. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso: L’Appello Diretto dal Detenuto
Il caso ha origine dal ricorso presentato personalmente da un soggetto detenuto, avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’interessato, ristretto presso una Casa Circondariale, ha inoltrato l’atto di impugnazione il 12 agosto 2024, tramite l’ufficio matricola dell’istituto penitenziario. Il ricorso era diretto a contestare una decisione del Tribunale di Sorveglianza del 18 luglio 2024. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito della vicenda, è proprio la modalità di proposizione dell’impugnazione: un atto redatto e firmato direttamente dalla parte, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione Personale è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza procedere a un’udienza di discussione. La decisione si fonda su un’applicazione diretta e rigorosa delle norme introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Secondo i giudici, sia il provvedimento impugnato sia il ricorso stesso sono stati emessi e proposti dopo l’entrata in vigore della riforma (4 agosto 2017), rendendo quindi pienamente applicabili le nuove disposizioni procedurali.
Le Motivazioni Giuridiche della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla citata legge. Questa riforma ha escluso categoricamente la facoltà dell’imputato (e, di conseguenza, del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. La legge ora prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questo requisito non è un mero formalismo, ma mira a garantire un’elevata qualità tecnica delle impugnazioni presentate al supremo organo di giustizia, che è chiamato a decidere solo su questioni di diritto (violazioni di legge) e non sul merito dei fatti. A conferma di questo orientamento, l’ordinanza richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha consolidato tale principio, eliminando ogni dubbio interpretativo. La procedura semplificata di inammissibilità (de plano), prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., è la diretta conseguenza della mancanza di questo requisito essenziale.
Le Conseguenze Pratiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. Oltre a vedere respinta la propria richiesta senza un esame nel merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate o prive dei requisiti di legge.
Conclusioni: L’Importanza dell’Assistenza Tecnica Obbligatoria
L’ordinanza in esame ribadisce con chiarezza che l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è un percorso che richiede obbligatoriamente il filtro di un professionista qualificato. Il principio del ricorso per cassazione personale è stato definitivamente superato per garantire la funzionalità del sistema giudiziario e la serietà delle questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte. Per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore specializzato per tutelare i propri diritti in ogni fase e grado del procedimento penale, specialmente in quello, altamente tecnico, di legittimità.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando), il ricorso per cassazione personale non è più ammesso in materia penale. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile de plano, cioè con una procedura semplificata e senza udienza di discussione. Questa procedura è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i ricorsi che mancano dei requisiti essenziali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, questa somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 743 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 11/02/1974
avverso il provvedimento del 18/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
L’impugnazione in esame Ł stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 12 agosto 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove Ł ristretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si Ł esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano , a norma dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME