Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18842 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/08/1975 a SAN SEVERO avverso la sentenza in data 09/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 09/09/2024, pronunciata dalla Corte di appello di L’Aquila, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione, ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
Va, infatti, ribadito che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod.
proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr., ex multis , Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 -01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME