Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 28/03/2000 (CUI 058NVPW)
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, undici mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati, entrambi aggravati, di rapina e lesione personale.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente.
Presidente rel. Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
N. SEZ. 823/2025
REGISTRO GENERALE
N. 8677/2025
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 , lett. a ), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, che esclude la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell ‘ albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 -01).
Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno osservato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
4 . All’inammissibilità dell a impugnazione proposta segue, ai sensi d ell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.