Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18666 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 853/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 13243/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME
nato a Napoli il 01/03/2004
COGNOME
nato a Napoli il 10/01/1984
avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, per quanto qui rileva, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte a NOME COGNOME e a NOME COGNOME per il reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di persone anziane nonché per vari reati fine.
Hanno proposto ricorso gli imputati personalmente, chiedendo l’annullamento della sentenza in quanto la Corte d’appello non avrebbe verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
I ricorsi presentati sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1 , lett. a ), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
I ricorsi in esame sono sottoscritti dagli imputati personalmente e in calce a quello di COGNOME vi è la semplice attestazione dell’autenticità della firma della ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso (cfr., ad es., Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277695 -01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, COGNOME, Rv. 274221 -01; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, NOME COGNOME Rv. 266575 -01; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246 -01; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, COGNOME, Rv. 248449 -01).
All’inammissibilità dell e impugnazioni proposte segue, ai sensi d ell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.