Ricorso per Cassazione Personale: Una Scelta Inammissibile Dopo la Riforma
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, consolidatosi dopo la Riforma Orlando del 2017: il ricorso per cassazione personale presentato direttamente dall’imputato o dal condannato è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore specializzato per l’ultimo grado di giudizio, pena la chiusura immediata del procedimento e sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, decideva di impugnare la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione. L’atto di impugnazione veniva redatto e sottoscritto personalmente dal ricorrente, senza l’assistenza e la firma di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Sia la sentenza impugnata che l’atto di ricorso risultavano successivi alla data del 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103/2017.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione Personale
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, nota come de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione. La decisione si basa su una violazione formale insuperabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si fonda sull’interpretazione della normativa vigente. Il Collegio ha osservato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta Riforma Orlando) ha modificato in modo sostanziale le regole per la proposizione del ricorso in Cassazione. In particolare, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale sono stati modificati per escludere la facoltà dell’imputato di presentare personalmente il ricorso.
Questa modifica legislativa impone che l’atto di ricorso, a pena di inammissibilità, sia sempre sottoscritto da un difensore abilitato. La ratio della norma è quella di garantire un filtro tecnico e qualificato, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte di legittimità siano giuridicamente fondate e non meramente dilatorie. La Corte ha richiamato anche un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017) che ha consolidato questo principio, rendendolo un caposaldo del procedimento penale.
Poiché nel caso di specie sia la sentenza impugnata sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina era pienamente applicabile. La presentazione personale dell’atto ha quindi costituito un vizio insanabile che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità secondo quanto previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma in modo inequivocabile che, per tutti i procedimenti successivi al 3 agosto 2017, l’imputato non ha più il diritto di presentare personalmente un ricorso per cassazione. È un atto che richiede obbligatoriamente l’intervento di un avvocato cassazionista. Questa regola, apparentemente solo formale, ha un impatto pratico enorme: un ricorso presentato in modo non corretto non viene nemmeno esaminato nel merito, con la conseguenza che la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente subisce una condanna economica aggiuntiva. È quindi essenziale, per chiunque intenda contestare una sentenza penale in Cassazione, rivolgersi tempestivamente a un professionista qualificato per non vanificare le proprie ragioni e incorrere in ulteriori sanzioni.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. A seguito della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato immediatamente inammissibile, senza che la Corte esamini il merito della questione. Questa procedura, detta “de plano”, è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Oltre all’inammissibilità, ci sono altre sanzioni per chi presenta un ricorso non valido?
Sì, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31997 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 25/01/1986
avverso la sentenza del 31/03/2025 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 11/04/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Milano in data 31/03/2025.
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Oeciso 1’11 settembre 2025