Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21518 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21518 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 23/04/2025
R.G.N. 8665/2025
SANDRA RECCHIONE
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (cui 05dop0u) nato in GAMBIA il 22/07/1999 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/01/2025, la Corte d’appello di Torino in riforma della sentenza del GIP de Tribunale di Torino in data 09/04/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di furto e tentata rapina aggravata, riduceva la pena a lui inflitta in mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo carenza di motivazione e sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 613 c.p.p., con l’art. 111, co. 7 Cost. e 117, co. 1, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione.
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall’imputato, va dichiarata l’inammissibilità del medesimo.
Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, Ł sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui ‘E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piø la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. ( Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334).
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.
Il ricorso Ł inammissibile.
A seguitodell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 , ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., l’atto di ricorso dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti
nell’albo speciale della Cassazione.
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall’imputato, va dichiarata l’inammissibilità del medesimo.
Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, Ł sufficiente richiamare il principio affermato dalle Sez. Unite secondo cui ‘E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente piø la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334).
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME