Ricorso per cassazione personale: Quando il ‘fai da te’ è inammissibile
L’ordinamento giuridico stabilisce regole precise per l’accesso ai diversi gradi di giudizio, specialmente quando si tratta della Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Orlando: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo del difensore specializzato e le conseguenze per chi tenta di agire autonomamente in questa fase cruciale del processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato, attualmente detenuto presso una Casa Circondariale. Quest’ultimo, agendo personalmente e senza l’ausilio di un legale, ha inoltrato una memoria a propria firma per impugnare un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’atto è stato trasmesso tramite l’ufficio matricola dell’istituto di detenzione, una procedura comune per le persone private della libertà personale. Tuttavia, la modalità di presentazione si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La Corte ha osservato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso stesso erano successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando).
Questa legge ha modificato in modo sostanziale le regole per la proposizione del ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: La Riforma Orlando e il Ruolo dell’Avvocato Cassazionista
La motivazione della Corte si basa interamente sull’interpretazione e l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Orlando, in particolare degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. La legge ha esplicitamente escluso la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il legislatore ha stabilito che tale atto, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa scelta mira a garantire un’elevata qualità tecnica delle impugnazioni presentate alla Suprema Corte, che è un giudice di legittimità e non di merito. La complessità delle questioni trattate richiede una competenza specialistica che solo un avvocato cassazionista può assicurare.
A conferma di questo rigido orientamento, la Corte ha richiamato una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che ha consolidato tale principio, eliminando ogni dubbio interpretativo. La dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., è la diretta conseguenza procedurale di questa violazione formale, permettendo alla Corte di definire rapidamente i ricorsi privi dei requisiti essenziali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un punto fermo della procedura penale post-riforma: il ricorso per cassazione personale non è più un’opzione percorribile. Qualsiasi impugnazione presentata davanti alla Suprema Corte dopo il 4 agosto 2017 deve obbligatoriamente passare attraverso il filtro tecnico di un difensore abilitato. Per i cittadini, e in particolare per chi si trova in stato di detenzione, ciò significa che è indispensabile affidarsi a un legale specializzato per non vedere la propria impugnazione respinta in via preliminare, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie. La decisione rafforza la funzione deflattiva della riforma e il ruolo essenziale della difesa tecnica qualificata nel giudizio di legittimità.
Un condannato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base alla legge in vigore dal 4 agosto 2017 (L. 103/2017), un condannato, al pari di un imputato, non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
L’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso specifico di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 730 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI: COGNOME nato il 23/03/1967 avverso l’ordinanza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
L’impugnazione in esame Ł stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 15 luglio 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove Ł ristretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si Ł esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano , a norma dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME