Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile?
Presentare un ricorso per cassazione personale, ovvero senza l’assistenza di un avvocato, è un errore procedurale che ne determina l’immediata inammissibilità. La Corte Suprema di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito questo principio fondamentale, consolidato a seguito di una specifica riforma legislativa. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di questa regola.
Il Caso: Un Appello Senza Avvocato al Vaglio della Cassazione
Una persona, detenuta, si era vista rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di liberazione condizionale. Non condividendo la decisione, decideva di impugnarla direttamente davanti alla Corte di Cassazione, redigendo e presentando il ricorso di proprio pugno. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa norma del codice di procedura penale che regola le modalità di presentazione dei ricorsi di legittimità.
La Modifica Normativa e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Personale
Il cuore della questione risiede nella modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale, avvenuta con la legge n. 103 del 2017. Prima di tale riforma, la norma consentiva, in via eccezionale, alla parte di presentare personalmente il ricorso. La legge del 2017 ha soppresso l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Di conseguenza, la regola attuale è inequivocabile: ogni ricorso per cassazione, per essere valido, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La mancanza di tale sottoscrizione rende l’atto irricevibile e, quindi, inammissibile, senza che la Corte possa entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Questione di Costituzionalità: Difesa Tecnica vs. Difesa Personale
Ci si potrebbe chiedere se un simile obbligo non limiti il diritto di difesa del cittadino, garantito dalla Costituzione. La questione è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole, le Sezioni Unite.
Con la sentenza n. 8914 del 2017, la Corte ha stabilito che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che rientra nella piena discrezionalità del legislatore stabilire le modalità di esercizio del diritto di difesa. Richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di cassazione è considerato una scelta ragionevole, data l’elevata complessità e il livello di specializzazione richiesti in questa sede. La difesa tecnica, in questo contesto, non è una limitazione, ma una garanzia di professionalità a tutela della stessa parte processuale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, fonda la sua decisione sulla chiara violazione della norma procedurale. Le motivazioni sono lineari e si basano su due pilastri: il dato normativo e la giurisprudenza consolidata.
In primo luogo, il testo dell’art. 613 c.p.p., come modificato nel 2017, non lascia spazio a interpretazioni: l’assistenza di un difensore specializzato è un requisito di ammissibilità imprescindibile.
In secondo luogo, la Corte richiama l’autorevole precedente delle Sezioni Unite, che ha già validato la costituzionalità di questa scelta legislativa, escludendo ogni violazione del diritto di difesa (art. 111 Cost.) o dei principi del giusto processo sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU).
La Corte applica inoltre l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità senza le formalità di un’udienza pubblica, data la palese evidenza della causa ostativa. Infine, come conseguenza dell’inammissibilità, la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa connessa alla presentazione di un’impugnazione irrituale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma in modo netto che l’era del ricorso per cassazione personale è definitivamente tramontata. Qualsiasi tentativo di adire la Suprema Corte senza l’intermediazione di un avvocato cassazionista è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per chi lo intraprende. Questa regola, sebbene possa apparire restrittiva, è volta a garantire la serietà e la qualità tecnica del contenzioso di legittimità, preservando la funzione della Corte di Cassazione come organo di nomofilachia, ovvero di garante della corretta e uniforme interpretazione della legge.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta nel 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
La regola che impone l’assistenza di un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, questa regola non viola la Costituzione né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per un giudizio complesso come quello di legittimità.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione senza la firma dell’avvocato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23711 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata in Moldavia, il 18/03/1971
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere la liberazione condizionale;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che, in virtø di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione piø autorevole, ha affermato che Ł manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI