Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma le sue modalità sono regolate da precise norme procedurali che ne garantiscono l’ordine e l’efficacia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di impugnazioni penali: il Ricorso per Cassazione personale da parte dell’imputato non è consentito. Questa pronuncia offre l’occasione per analizzare le ragioni di tale divieto e le conseguenze per chi non rispetta questa regola fondamentale.
I Fatti del Caso: L’impugnazione diretta dell’imputato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Trento, con la quale era stata rigettata la sua istanza di revisione. Anziché avvalersi di un legale abilitato, il ricorrente aveva deciso di presentare e sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. Questa scelta si è rivelata fatale per le sorti del ricorso.
Il divieto di Ricorso per Cassazione personale e la Riforma Orlando
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’atto presentato: la sua inammissibilità. La base giuridica di questa decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Riforma del 2017 ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso, una facoltà che in precedenza era ammessa. La modifica legislativa mira a garantire un filtro tecnico qualificato per l’accesso al giudizio di legittimità, data la sua natura altamente specialistica.
Le Motivazioni della Decisione
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già consolidato questa interpretazione. Le ragioni di tale rigore formale sono da ricercarsi nella “peculiare natura e nell’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità”. Il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Di conseguenza, è indispensabile che le censure mosse alla sentenza impugnata siano formulate con un rigore tecnico e una competenza giuridica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
L’inammissibilità del ricorso, essendo riconducibile a un vizio previsto dall’art. 591, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, ha permesso alla Corte di decidere senza le formalità dell’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5 bis dello stesso codice. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica prevista dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio ormai consolidato: chi intende impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un difensore iscritto all’apposito albo speciale. Il fai-da-te processuale in questa sede non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve da monito sull’importanza di rispettare le regole procedurali e di affidarsi a professionisti qualificati, specialmente nei gradi più alti e tecnicamente complessi del giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, a seguito della riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017), l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Qual è la ragione di questo divieto?
La ragione risiede nell’elevato livello di complessità tecnica e nella natura specifica del giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione della legge e non sui fatti. Questo richiede una competenza specialistica che solo un avvocato cassazionista può assicurare.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile perché presentato personalmente?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 02/08/1997
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso per cassazione – tale dovendosi qualificare l’atto sottoscritto, nel si fa riferimento alla sentenza resa dalla Corte di appello di Trento con la quale è stata riget l’istanza di revisione proposta dal ricorrente, ribandendosi le ragioni rilevate a fondamento de detta istanza – è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato atteso che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.,.come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione in ragione peculiare natura e dell’elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibil riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen 7 si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defini nei termini di cui al dispositivo che segue i
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025 .