Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16676 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
ALDO ACETO
– Presidente –
Ord. n. sez. 6399/2025
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 41785/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 09/11/2004, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/08/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli condannava COGNOME NOME per il reato di cui a ll’ art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. .
Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell’imputato o de ll ‘ indagato, operata dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l ‘ art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà.
4 . Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d i inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME